Descrizione
Accesso documentale
Per tutelare i propri diritti, il/la cittadino/a può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
Il servizio è rivolto a tutti/e i/le cittadini/e, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del/della richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati/e, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati/e si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti all’art. 24 della Legge 07/08/1990, n. 241. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Accesso civico semplice e generalizzato
Il diritto di accesso civico semplice è regolato dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 art. 5 comma 1 ed è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo previsto dalla normativa.
Il diritto di accesso civico generalizzato è regolato dal Decreto Legislativo14/03/2013, n. 33 art. 5 comma 2 ed è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Il diritto di accesso civico è escluso nei casi previsti all’art. 5 bis della Decreto Legislativo14/03/2013, n. 33.